Le distanze legali fra le costruzioni: il giunto sismico e i fabbricati in aderenza

Gli artt. 873 e 877 c.c. delineano il modello classico dei rapporti di vicinato in tema di distanze tra costruzioni: o si rispetta la distanza minima di tre metri, oppure si costruisce sul confine in aderenza, così da evitare la formazione di intercapedini dannose. L’aderenza, però, non coincide con l’appoggio: l’opera nuova deve restare autonoma e non può scaricare sul fabbricato vicino peso o spinte.

Su questo piano, la giurisprudenza civile ha da tempo chiarito che la nozione di aderenza non va letta in senso meramente geometrico. Anche in presenza di minimi distacchi o irregolarità esecutive, l’opera può conservare la qualificazione di costruzione in aderenza quando lo spazio fra i due fabbricati sia modesto, non realizzi una vera intercapedine nociva e sia tecnicamente eliminabile o neutralizzabile con opportuni accorgimenti.  La giurisprudenza ha in tal senso spiegato che “ai fini dell’art. 877 c.c., la costruzione in aderenza al muro posto sul confine dev’essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini ove queste derivino da mere anomalie edificatorie e siano, altresì, agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente (Cass. n. 3601 del 2016; Cass. n. 5894 del 2004)” (Cassazione civile, sez. II, 30.1.2023, n. 2696).

In questo quadro si inserisce il tema del giunto sismico. La normativa antisismica, infatti, impone che edifici contigui siano strutturalmente indipendenti, in modo da evitare il c.d. martellamento in caso di sisma. Il giunto sismico è, in estrema sintesi e semplificazione, quel minimo spazio tecnico che separa due costruzioni per consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuna senza urti reciproci. Non è dunque un “vuoto” voluto per creare distacco urbanisticamente apprezzabile, ma un accorgimento tecnico di sicurezza.

Come coordinare le due discipline

In un tale contesto occorre dunque cercare di coordinare le due discipline: in particolare occorre comprendere se due fabbricati, tenuti a distanza per rispettare il “giunto sismico”, possano comunque essere considerati realizzati in aderenza ai fini della normativa in materia di distanze fra le costruzioni: Dal momento che la giurisprudenza ammette che i fabbricati possono essere considerati in aderenza ai sensi degli artt. 873 e 877 anche in presenza di minimi distacchi dovuti ad esigenze tecniche, allora si potrebbe arrivare a sostenere che anche lo spazio tecnico imposto dalla disciplina antisismica rilevi in tal senso e non faccia pertanto venir meno automaticamente la qualificazione dell’opera come costruzione in aderenza.

In questa direzione sembrano muoversi alcune pronunce di merito. Il Tribunale di Frosinone (Tribunale Ordinario Frosinone, sez. 1, sentenza n. 821/2019) ha affermato che, in zona sismica, una nuova costruzione separata da un modesto spazio di pochi centimetri dal fabbricato vicino può ritenersi eseguita “sostanzialmente in aderenza”, purché quel distacco integri il giunto tecnico richiesto dalla normativa antisismica; nella stessa decisione il giudice ha ordinato soltanto l’eliminazione dell’interstizio mediante materiale elastico o copertura del giunto, non già l’arretramento del manufatto. In termini analoghi, il Tribunale di Avezzano (Sentenza 6 maggio 2026, n. 409) ha richiamato il principio secondo cui le norme antisismiche sugli intervalli di isolamento integrano la disciplina codicistica delle distanze e ha ritenuto che un distacco minimo tra 5 e 8 cm, protetto con materiale idoneo, costituisse un giunto tecnico compatibile con l’assenza di “aderenza rigida”, escludendo così la violazione delle distanze

Resta fermo che l’accertamento è sempre concreto: occorre verificare se lo spazio esistente corrisponda davvero a un giunto tecnico, se sia contenuto nei limiti necessari e se non degeneri in una vera intercapedine dannosa. Ma, sul piano dei principi, il coordinamento tra artt. 873 e 877 c.c. e normativa antisismica conduce a una conclusione: nelle costruzioni contigue in zona sismica, l’aderenza lecita non è quella rigida, bensì quella resa sicura dal giunto tecnico, che non interrompe l’aderenza ma ne costituisce la modalità legittima di attuazione

 

Per approfondimenti è possibile contattare lo Studio