Molti dei contenziosi giudiziari relativi al completamento degli interventi ammessi al cosiddetto “Superbonus 110%” sono giunti a conclusione solo di recente, ben oltre il termine di operatività dell’agevolazione fiscale. Uno dei tempi più dibattuti è proprio l’incidenza della passività del committente nell’ambito della richiesta del risarcimento del danno.
Così come si evince anche dalle prime sentenze sul punto, come ad esempio Tribunale di Frosinone (sentenza n. 1080/2023): “è altresì vero che il ricorrente non perdeva ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo di correlativi benefici fiscali” o anche lo stesso Tribunale di Torino (sentenza n. 2908/2023): “non è stata viceversa provata l’esistenza di preclusioni ai bonus nella misura del 65% e del 50%, ipotesi ancora astrattamente percorribili dall’attrice presentando una nuova pratica edilizia ed usufruendo dei correlati benefici fiscali”.
In continuità con questo orientamento, la sentenza in oggetto analizza proprio il confine tra l’inadempimento dell’appaltatore e il concorso di colpa del committente, chiarendo in quali casi la passività o l’inerzia di quest’ultimo incidono direttamente sulla quantificazione del risarcimento finale.
Fatto
Il ricorrente aveva stipulato due contratti di appalto con la medesima impresa edile sia per lavori di efficientamento energetico, usufruendo del bonus fiscale “superbonus 110%”, sia di lavori di manutenzione straordinaria, con detrazione al 50%.
In particolare, parliamo di un immobile costituito da 4 appartamenti, su tre livelli, ciascuno con ingresso indipendente. La durata delle lavorazioni era stata concordata con avvio al 31 luglio 2021 e con il termine del 31 dicembre 2021 indicato come improrogabile ed essenziale per il loro completamento.
Nonostante il pagamento delle varie fatture emesse, i lavori – alla data di scadenza presunta – non era completati e, successivamente, l’impresa aveva addirittura abbandonato il cantiere, generando chiaramente la perdita dei benefici richiesti.
Diritto
Di fronte a tale situazione, il committente decideva di adire il Tribunale di Velletri promuovendo un ricorso per ATP al fine di verificare lo stato dell’immobile, l’abbandono del cantiere e la violazione dei termini contrattuali. La perizia svolta dal CTU accertava l’incompiutezza degli impianti e degli infissi, la conseguente impossibilità di utilizzare l’immobile e il fatto che la mancata ultimazione entro le scadenze del Decreto Rilancio impedisse di certificare il necessario salto di due classi energetiche, esponendo il committente al recupero delle detrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Avviato il successivo giudizio di merito, il committente chiedeva la condanna dell’appaltatore al risarcimento di tutti i danni patiti per una somma superiore a 177.000 euro. Costituendosi in giudizio, la società resistente contestava le pretese avversarie eccependo dapprima l’inutilizzabilità della CTU oggetto dell’ATP e sostenendo che l’interruzione dei lavori fosse dipesa dalle oggettive difficoltà legate al blocco della cessione dei crediti fiscali.
Il giudice ha confermato in primo luogo la piena utilizzabilità della perizia tecnica e ha riconosciuto il grave inadempimento della società appaltatrice per il mancato rispetto dei termini essenziali prescritti. Invece, con riferimento al riconoscimento del danno causato dal mancato completamento dei lavori, il Giudice ha ritenuto di applicare l’articolo 1227 del c.c. in materia di concorso di colpa del creditore. Il Tribunale ha infatti osservato che:
tali condotte inerti del [committente] hanno certamente contribuito alla determinazione della situazione poiché un comportamento differente ben avrebbe potuto comportare mediante il reperimento di altra impresa (quantomeno tale tentativo avrebbe potuto essere effettuato) una sollecita ripresa dei lavori e consentire (anche se i tempi erano ristretti e la situazione estremamente confusa poiché molte delle imprese operanti nel settore avevano in quel periodo problemi in forza della Legislazione sopravvenuta in precedenza richiamata) l’adozione di soluzioni alternative ed ancora utili per preservare la concessione dei benefici fiscali
Valutando equitativamente tale condotta omissiva, il Giudice ha attribuito al committente un concorso di colpa pari a un terzo, riducendo in tale misura la somma spettante per le detrazioni del Superbonus 110% perse.
Dinanzi al blocco del cantiere, il proprietario ha l’onere di attivarsi tempestivamente provando a ricercare un’altra impresa per riprendere i lavori sfruttando le proroghe di legge, pena la significativa riduzione del risarcimento finale per la perdita dei benefici fiscali.
(Tribunale di Velletri, sentenza n. 1289/2026)