Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma con una recentissima sentenza, è tornato nuovamente a parlare di dehors a servizio di locali in cui si esercita attività di ristorazione. Un tema caldissimo per la capitale e non solo, dato che l’istallazione di un dehors – e la conseguente richiesta di un’autorizzazione OSP – può radicalmente rivoluzionare un locale commerciale: i vantaggi si verificherebbero sia in termini di aumento della capacità di coperti, sia in termini di visibilità. Avevamo recentemente già parlato di dehors con riferimento alla loro istallazione sugli stalli di sosta gratuiti.
Nel caso di specie, il TAR capitolino si è interrogato sulla possibilità di allestire un dehors, a servizio del locale in cui il ricorrente esercitava attività di ristorazione, la cui istallazione ricadeva in una rientranza del marciapiede di un’intersezione stradale.
Solo un’accurata disamina della vicenda ci permetterà di capire la sentenza in questione.
Fatto: ottenimento di una concessione per istallare un dehors
La controversia nasce dall’istanza presentata da un ricorrente ai fini dell’ottenimento di una concessione di suolo pubblico (OSP) permanente. Come anticipato, la richiesta riguardava l’allestimento di un dehors al servizio di un’attività di ristorazione nei pressi di un’intersezione stradale.
Dopo la presentazione dell’istanza, Roma Capitale ha inviato al richiedente una comunicazione ex art. 10 bis dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; dopo le deduzioni pervenute da parte del ricorrente, ha reiterato il preavviso di diniego. Tale determinazione si è fondata sul parere contrario espresso dalla Conferenza dei Servizi, la quale ha rilevato un contrasto insanabile con il Codice della Strada poiché l’occupazione risultava situata a una distanza inferiore ai 5 metri dall’intersezione stradale. In particolare, nel diniego si legge che l’occupazione de qua sarebbe “in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada poiché posta a una distanza inferiore a mt. 5 dall’intersezione stradale”.
Il riferimento è all’art. 158, comma 1, lettera f) del Codice della Strada, secondo cui “La fermata e la sosta sono vietate: (…) f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione”.
Diritto
La società ricorrente ha impugnato la determina, con richiesta di misure cautelari collegiali ovvero di sospensione degli effetti del provvedimento, articolando le seguenti censure:
- Elusione del precedente giudicato: Il TAR si era già espresso a favore del medesimo ricorrente per una precedente occupazione emergenziale, con la sentenza del TAR n. 18576 del 24.10.2024, con la quale era stato annullato il provvedimento CQ/104306/2024 del 18 settembre 2024 in quanto “aveva rigettato analoga istanza di occupazione emergenziale covid della ricorrente – con la quale era stato affermata la assorbente fondatezza “delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, non emergendo, dalla lettura del provvedimento impugnato, quali sarebbero le previsioni normative e regolamentari di divieto violate dalle occupazioni richieste””.
- Violazione degli artt. 7 e ss. della l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicità, arbitrio assoluto, violazione dei principi di proporzionalità: secondo il ricorrente, Il Comune non aveva valutato la conformità dei luoghi in quanto l’occupazione ricadeva in una rientranza del marciapiedee che, per via dei sensi di marcia unici, le strutture non ostacolavano affatto il flusso dei veicoli. Inoltre, con riferimento alla “pericolosità” lamentata da Roma Capitale, faceva notare che in assenza dei dehors, in quegli stessi punti avrebbero parcheggiato delle auto, con un impatto visivo persino maggiore rispetto ai dehors.
In merito alle istanze cautelari, il Collegio, con l’ordinanza n. 14367 del 16.7.2025, ha ritenuto che non sussistesse alcun contrasto con il giudicato formatosi sull’impugnativa precedente, dato che riguardava un’istanza di occupazione emergenziale. Sul secondo motivo, dato che le parti non concordavano sul fatto se l’area per cui è causa sia destinata o meno alla fermata o sosta dei veicoli, ha disposto un incidente cautelare per stabilire la presenza, sull’intersezione, di un’area destinata alla fermata e alla sosta dei veicoli, dove il ricorrente vorrebbe posizionare il dehors.
Il verificatore incaricato ha depositato in atti la propria relazione in data 21 ottobre 2025, affermando: in relazione al primo quesito, che “Va dunque concluso che le aree attualmente sottostanti ai dehors, precedentemente all’installazione dei dehors stessi, erano deputate alla sosta di autoveicoli”; in relazione al secondo quesito che “l’area oggetto di causa collocata…”…”…è posta, nel suo punto più prossimo all’intersezione stradale, ad una distanza di mt 4,00 dal prolungamento del bordo del marciapiede che delimita la carreggiata…”…”….; l’area oggetto di causa…”….”…posta, nel suo punto più prossimo all’intersezione stradale, ad una distanza di mt 3.82 dal prolungamento del bordo del marciapiede”.
Con memoria ex art. 73, Roma Capitale aveva in realtà detto che era “discutibile” se l’area era da ritenersi adibita alla sosta “sebbene manchi del tutto qualsiasi segnaletica verticale e nonostante la segnaletica orizzontale non sia così evidente”.
Il verificatore ha in realtà accertato che se, da un lato, le aree destinate ai dehors si trovano ad una distanza inferiore ai 5 metri dell’incrocio, dall’altro, quella distanza, prima che venisse montato il dehors della struttura, erano state già adibite da Roma Capitale alla sosta degli autoveicoli. Infatti, anche guardando da Google Maps Street View, ha accertato che vi erano presenti precedentemente delle strisce bianche orizzontali di delimitazione dei parcheggi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando la palese contraddittorietà dell’azione amministrativa. I giudici, infatti, hanno ribadito che se l’area in esame era legittima e sicura per posizionare stalli di sosta a meno di 5 metri, significata che quello spazio era già stato valutato come idoneo e non pericoloso per la visibilità. Di conseguenza, l’installazione delle pedane di un dehors in sostituzione delle automobili non può improvvisamente configurare un rischio per la sicurezza stradale o un intralcio al flusso dei veicoli.
La conclusione rappresenta un importante precedente: se lo spazio richiesto coincide con aree che la stessa amministrazione ha già sottratto al transito veicolare per destinare al parcheggio, l’effetto sulla visibilità stradale resta invariato.
(TAR Roma, Lazio, sez. II-Ter, n. 6318 del 8.4.2026).