Variante NTA PRG Roma: dalla Regione Lazio la richiesta di “chiarimenti” (e “stop” all’approvazione?)

Con nota del  13.7 la Regione Lazio ha chiesto a Roma Capitale la trasmissione della Variante alle NTA, così come controdedotta, ai fini di una nuova “verifica ex art. 9, comma 63, della L.R. n. 19/2022” nonché per valutare la “sussistenza delle condizioni per la ripubblicazione“.

 

In particolare, la Direzione pianificazione territoriale, ricordando quanto rappresentato a valle dell’adozione della Variante (con la nota prot. .U. 0272774 del 4 marzo 2025 nella quale era stato ricordato che “l’introduzione di variazioni alle norme adottate che possano determinare la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione comporta la necessità di riproporre la variante all’accertamento regionale ai sensi dell’art. 9, comma 63, della L.R. 19/2022“).

 

In particolare, come si apprende dalla nota di ieri, la Regione Lazio sottolineando che il testo delle NTA controdedotte “differisce in misura estesa e diffusa da quello adottato con la DAC n. 169/2024 e a suo tempo trasmesso a questa Direzione, (…).” richiede all’Amministrazione Capitolina di trasmettere alla Regione il testo di prossima approvazione al fine di consentire alla Regione di ri-verificare se, anche alla luce del nuovo testo, la Variante resti entro il “perimetro delle varianti che non comportino “modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione“.

A tal proposito la Direzione regionale sottolinea anche che “‘l‘apprezzamento circa il superamento della soglia delle caratteristiche essenziali e dei criteri di impostazione non può essere compiuto in via autonoma e definitiva dall’ente procedente”.

Inoltre, la Regione rammenta altresì che l’eventuale introduzione, a seguito delle controdeduzioni, di modifiche sostanziali alla Variante per come adottata, comporta altresì l’obbligo di ri-pubblicazione della Variante, ai fini della ri-apertura della fase delle osservazioni: valutazione, questa, che, ricorda sempre l’Ente regionale, “non potrà che essere condotta nell’ambito del medesimo procedimento di verifica regionale“.

 

La Regione, quindi, invita Roma Capitale a

a) sospendere l’iter di approvazione definitiva della variante parziale alle NTA adottata con DAC n. 169/2024, nel testo risultante dalle controdeduzioni alle osservazioni;

b) trasmettere senza indugio a questa Direzione il testo normativo risultante dalle controdeduzioni, unitamente agli elaborati che ne danno conto, ai fini della rinnovazione della verifica prescritta dall’art. 9, comma 63, della L.R. n. 19/2022, nell’ambito della quale sarà altresì valutata la sussistenza delle condizioni per l’obbligatoria ripubblicazione della variante;

c) astenersi, nelle more, da ogni determinazione conclusiva del procedimento

 

Quali sono le possibili conseguenze, a questo punto?

L’eventuale valutazione regionale circa il superamento della soglia di “modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione”  comporterebbe la riconduzione dell’iter nell’alveo della procedura ordinaria, ex art. 66-bis L.R. 38/1999: ossia, accordo di pianificazione con conferenza di copianificazione Comune–Regione.

Anche a prescindere da ciò, la Regione, come visto, paventa altresì un altro scenario di sicuro aggravamento del procedimento, ossia quello in cui – valutata la portata sostanziale delle modifiche apportate in sede di controdeduzioni – “disponga” la ri-pubblicazione della Variante ai fini di una nuova fase di osservazioni/controdeduzioni.

 

Alcuni primi appunti “a caldo”

La questione della “necessaria ritrasmissione” della Variante alla Regione per un “secondo controllo” ex art. 9, co. 62-63 L.R. 19/2022 è particolarmente delicata.

Infatti, le disposizioni in parola prevedono testualmente solo un controllo ex ante: dispone, infatti, il co. 63 che “le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche”. 

Nel prosieguo, l’art. 9 non regola, invece, una fase di controllo ex post, ossia a valle della fase di controdeduzioni (la quale, d’altronde, fisiologicamente conduce ad un testo non perfettamente collimante con il testo risultante dall’adozione).

Per contro, la Direzione regionale considera come “scontato” tale potere di controllo “a valle”, ancorché, come detto non normato dalle disposizioni.

Quanto al tema della possibile necessità di ri-pubblicazione a valle delle controdeduzioni – tema assai battuto dalla giurisprudenza – si entra in un campo anch’esso assai “opinabile” nella misura in cui non è solo il dato “quantitativo” a rilevare (ciò che vale anche per l’applicabilità dell’iter semplificato ex art. 9 co. 62-63 L.R. 19/2022) quanto l’impatto che le modifiche introdotte in sede di controdeduzioni determinano nell’impianto complessivo dello strumento urbanistico.

Nel complesso, non può che auspicarsi, giunti a questo punto, un corretto dialogo tra Roma Capitale e Regione per evitare una impasse che, con ogni probabilità, finirebbe per far naufragare l’iter della Variante al PRG di Roma.

 

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