
“Questo androne non è un parcheggio!” – Lecito parcheggiare i propri mezzi nell’androne condominiale?
Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata si interroga sulla liceità della sosta di motocicli e biciclette dei condòmini nell’adrone condominiale e nei vialetti di accesso pavimentati, aree comuni destinate esclusivamente al transito pedonale. I giudici, che in questo caso specifico sono stati chiamati ad esprimersi su una questione sui generis, hanno avuto modo di interrogarsi sul contenuto e sui limiti della “destinazione delle parti comuni” da parte dei condòmini. Un racconto oculato della vicenda, fattuale e giudiziaria, ci permetterà di avere tutti gli strumenti per chiarire la questione.
Il fatto
Una condomina, dopo numerosi richiami verbali, decide di ricorrere in giudizio, avverso numerosi condomini nonché il Condominio stesso, per chiedere una pronuncia che accerti l’illegittimità della sosta di motocicli e biciclette nei pressi del portone del condominio della Scala B e conseguentemente lo vieti.
Nel dettaglio, l’attrice, oltre a lamentarsi dell’abusività del comportamento altrui, adduceva che i parcheggi sporcavano e danneggiavano la pavimentazione che ricopre l’area comune, dato che le piastrelle che formavano il calpestio tendevano a spaccarsi in quanto inidonee a sopportare tale peso. Altresì, citava l’Amministratore in quanto incurante del comportamento abusivo dei condomini, in virtù del suo potere di salvaguardia e conservazione della cosa comune, derivante dalla violazione dei doveri di custodia. In ragione di ciò, chiedeva il risarcimento di euro 2.0000 ovvero in quella diversa somma, maggiore e/minore, rimessa alla valutazione del giudice.
Le parti, oltre ad eccepire profili di nullità della vocatio in ius in quanto l’attrice: i) non aveva correttamente individuato il soggetto chiamato in causa; ii) aveva convenuto il supercondominio nonché il suo amministratore ma non il Condominio della Scala B (che aveva un altro amministratore) e di conseguenza avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva sia di quest’ultimo che di tutti i condomini citati. Altresì, avevano eccepito l’infondatezza della domanda per erronea interpretazione del Regolamento Condominiale secondo cui “l’androne e la scala compreso il cancello d’ingresso…” fossero parti comuni e come tali non vi fosse alcuna violazione nell’occupare l’area comune con motocicli e biciclette.
Infine, le parti chiedono di condannare l’attrice per lite temeraria ex art. 96 del c.p.c.
La sentenza
Il giudice, relativamente al difetto di legittimazione, si è pronunciato ritenendo che vi fosse un difetto di legittimazione dei condomini, ma non per il supercondominio che era stato correttamente convenuto. Al netto di ciò l’atto di citazione non può considerarsi “nullo” in quanto il soggetto convenuto era comunque identificabile, in questo caso il condominio della Scala B e che, in linea di massima, l’amministratore può stare in giudizio anche senza necessità di un’autorizzazione assembleare.
Nel merito, il giudice ha statuito che se da un lato, l’adrone/porticato e vialetti sono parti comuni del supercondominio, dall’altro il regolamento vieta in modo espresso di occupare spazi comuni con qualunque oggetto e di trattenersi o depositare beni, mentre ammette solo la sosta temporanea di automezzi per carico/scarico.
Dato che l’attrice aveva versato in atti numerose testimonianze del parcheggio dei motocicli nonché biciclette e che l’amministratore stesso ha ammesso che la pratica si verifica da anni pur essendo vietato, tutto ciò ha: “Dunque, l’utilizzo di tali spazi come area di parcheggio per motocicli e biciclette (cfr. documentazione fotografica di parte attrice) ha comportato un’arbitraria alterazione della destinazione tipica del bene comune, determinando al contempo una compressione del diritto degli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Né, può ritenersi sufficiente, in senso contrario, la circostanza riferita dal medesimo teste, Controparte_6, [rectius: uno dei condòmini] che una buona parte dell’area rimane comunque libera per consentire il passaggio”.
Alla luce di ciò, e dato anche che manca un espresso e accordo unanime dei condòmini circa un diverso uso delle parti comuni ovvero di una deliberazione assembleare in tal senso, la domanda merita di trovare accoglimento. Non trova invece accoglimento la domanda del risarcimento dei danni in quanto generica e del tutto sfornita di adeguata prova a supporto. Altresì, non trova accoglimento la domanda posta dai convenuti in merito alla condanna per lite temeraria.
(Tribunale di Torre Annunziata, 3.9.2025, n. 1970)