Hospitality: dalla Legge semplificazioni 2025 misure per staff-house e drop-off area.

Con la L. 182/2025, entrata in vigore il 18 dicembre, vengono introdotte misure di rilievo per il settore alberghiero.

Si tratta, in particolare, degli articoli 11, in tema di “aree a parcheggio a servizio delle strutture alberghiere”) e 12 in tema di misure di semplificazione per il reperimento degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo.

 

Parcheggi e drop-off.

La prima disposizione integra l’art. 20 del Codice della Strada.

La disposizione oggi vigente ha ad oggetto la “occupazione della sede stradale” e dispone, al co. 1,  che

sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale

La L. 182/2025 ha introdotto il nuovo comma 1-bis in base al quale:

le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli”.

Viene così estesa la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere concessioni di sedime stradale (sulla viabilità classificata come “strada urbana di quartiere” e “strada locale”) per parcheggio o carico-scarico bagagli (c.d. drop-off area)

La previsione è sicuramente di interesse, sebbene l’inserimento della facoltà di OSP solo in forma “temporanea” (al pari di fattispecie tipicamente precarie, come aree mercatali e simili)  determini evidenti limiti alla facoltà introdotta dalla Legge semplificazioni.

Ne andrà, inoltre, verificato il recepimento al livello di singole discipline comunali.

 

Staff house.

Con l’art. 12 viene introdotta una speciale e derogatoria disciplina edilizia per la realizzazione di alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo.

In particolare, viene aggiunto il comma 2-bis all’art. 14 del D.L. 95/2025, conv. in Legge 118/2025.

Il comma 1, come noto, prevede l’erogazione di finanziamenti finalizzati a sostenere investimenti per “la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate” al personale del comparto turistico-ricettivo. Tal fondi sono destinati “ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” (co. 2).

Il co. 2-bis, introdotto dalla L. 185/2025 dispone, ora che:

  • a tali interventi, purché avviati entro il prossimo 31.12.2026, “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
  • gli interventi così autorizzati sono subordinati ad un vincolo di destinazione d’uso decennale;
  • per tali cambi d’uso trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 23-ter DPR 380/2001 in tema di mutamento di destinazione delle singole unità immobiliari;
  • devono essere stipulate, a servizio degli alloggi, convenzioni con “enti o soggetti gestori di parcheggi” che siano “idonee (…) a mitigare l’incremento del carico urbanistico”.
  • restano ferme le disposizioni derivanti dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).

La norma, dunque, rinvia all’art. 10, co. 7-ter, del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, il quale:

  • consente le opere di ristrutturazione edilizia o urbanistica, anche tramite demolizione, con SCIA;
  • riconosce “un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente
  • prevede la realizzazione degli interventi “sotto controllo pubblico”.

Quanto all’ultima condizione, deve ritenersi che il requisito del “controllo pubblico” sia, per gli interventi in esame, integrato tramite la sottoscrizione ed il rispetto delle condizioni previste nell’ “atto d’obbligo” di cui al  nuovo comma 2-bis e nel “disciplinare di contributo” Decreto del Ministero del Turismo 18.9.2025, recante la disciplina attuativa dell’art. 14 L. 118/2025.

Lo strumento presenta indubbie potenzialità e l’auspicio è quello di una sua effettiva implementazione operativa (eventualmente anche tramite un aggiornamento del Disciplinare di contributo di cui al DM del 18.9.2025).

 

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