È possibile demolire spontaneamente dopo i 90 giorni?

Non appena si riceve un’ordinanza di demolizione, iniziano a decorrere i 90 giorni entro i quali è possibile adempiere all’ordine impartito e, quindi, demolire spontaneamente l’opera abusiva.

Cosa accade, però, se ciò non avviene entro tale termine? Il privato perde ogni possibilità di agire sul bene abusivo, oppure permane la possibilità di ottemperare anche tardivamente all’ordine di ripristino? La sentenza del TAR Firenze n. 737/2026 del 18.4.2026 ci offre interessanti spunti riflessivi.

I. La fattispecie concreta

Oggetto del contenzioso è il provvedimento comunale con cui, a fronte dell’accertato inadempimento all’ordine di demolizione, è stata dichiarata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime, con contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Il ricorrente, tuttavia, ha contestato la legittimità di tale provvedimento sulla scorta del fatto che egli aveva provveduto spontaneamente a demolire l’opera abusiva dopo il decorso dei 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, ma comunque prima della dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale.

II. La normativa di riferimento e l’Adunanza Plenaria n. 16/2023.

La disciplina applicabile al caso di specie è quella posta dall’art. 31 del DPR n. 380/2001, il quale fissa le diverse fasi del procedimento sanzionatorio che ha luogo nel caso di “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”.

Per quel che rileva ai fini delle presenti riflessioni, il terzo comma dell’art. 31 stabilisce che

Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

A lungo ci si è interrogati circa la natura di tale tipologia di sanzione, nonché sul momento di effettiva acquisizione dell’area; e ciò almeno fino alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023, che ha avuto modo di precisare la distinzione tra la misura ripristinatoria in senso stretto e la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale.

A ben vedere, tale decisione appare particolarmente “dura”, dal momento che, riconoscendo che “l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva, così come la correlata sanzione pecuniaria”, ha sostanzialmente imposto al destinatario dell’ordine di demolizione di adempiere all’ordine di ripristino entro i 90 giorni, decorsi i quali si manifesta ex lege l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

In altri termini, o si adempie entro 90 giorni, o si risulta privati di ogni possibilità di intervento sul bene abusivo.

III. La decisione del TAR Firenze.

Il Giudice fiorentino, tuttavia, ha riconosciuto come un’interpretazione così stringente non possa essere applicata in ogni fattispecie, ma richiede un temperamento in tutti quei casi – come quello sottoposto al suo vaglio – in cui il proprietario provveda alla demolizione delle opere abusive dopo il decorso dei 90 giorni, ma prima dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale.

Riportandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali, il TAR ha dunque stabilito che

se il privato ottempera anche tardivamente ma comunque prima che il Comune abbia adottato il provvedimento di acquisizione che deve essere trascritto nei registri immobiliari, non si procede all’acquisizione poiché lo scopo principale cui l’acquisizione è finalizzata, cioè la demolizione delle opere abusive, è stato comunque raggiunto (Consiglio di Stato, sez. II, 24/01/2025, n. 558).” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 24 settembre 2025, n. 7516; e, di recente, in senso adesivo: Tar Brescia, II Sezione, sentenza del 8 aprile 2026, n. 487).

In altri termini, l’adempimento spontaneo, benché tardivo, “non può essere derubricato ad un mero post factum privo di rilevanza fattuale”.

E d’altronde, come condivisibilmente affermato dal TAR, tale interpretazione appare conforme proprio con l’inquadramento della sanzione acquisitiva nell’ambito delle sanzioni in senso stretto che, in quanto tale, costituzione sanzione penale in senso sostanziale (nell’interpretazione offerta dalla CEDU): in tale ottica

una sanzione ablatoria della proprietà irrogata successivamente all’adempimento spontaneo da parte dell’obbligato determinerebbe una frizione con il principio di necessaria offensività delle condotte illecite, con conseguente violazione dei principi affermati dalla CEDU, in un ambito coperto dalle garanzie convenzionali previste dall’art. 8CEDU e dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della medesima Convenzione.

IV. Conclusioni.

La decisione del TAR Firenze appare un giusto compromesso tra la “severità” dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2023 ed un criterio di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni. Tuttavia, una tale interpretazione dovrà confrontarsi con la successiva decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7/2026 del 31.7.2026, che almeno in parte rafforza le conclusioni già raggiunte in precedenza dallo stesso Organo.

Pertanto, seppur il suggerimento – in un’ottica prudenziale, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, secondo cui l’acquisizione opera ex lege anche senza provvedimento dell’Amministrazione – è sempre quello di adempiere spontaneamente all’ordine di demolizione entro i 90 giorni dalla notifica dello stesso, vale comunque considerare come un “ravvedimento operoso” sembra possibile fintantoché non sia stata formalmente dichiarata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

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