Istallazione di un dehors su un’isola pedonale: possibile?

Istallazione di un dehors su un'isola pedonale: possibile?

Il Tribunale Amministrativo Regionale romano è tornato nuovamente su un tema caldissimo per la capitale: l’istallazione di dehors a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (recentemente, infatti, avevamo parlato dell’installazione dei dehors sugli stalli di sosta gratuiti). Nella fattispecie in esame, i giudici hanno affrontato un caso peculiare: la richiesta di occupazione di suolo pubblico (in questo caso aggiuntiva) per l’istallazione di un dehors su un’isola pedonale; la particolarità risiede nel fatto che “l’isola pedonale” non è prospiciente all’attività commerciale, ma necessita dell’attraversamento di una carreggiata. In altre parole, per raggiungere l’isola pedonale dall’ingresso del locale, i clienti, ma soprattutto i camerieri, debbono attraversare la “strada”.

Il Tribunale ha risposto negativamente al quesito e solo una disamina approfondita della questione ci permetterà di comprendere al meglio la fattispecie.

1. Il fatto

Un’attività di ristorazione sita in Roma, e già titolare di una concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico per un dehors a servizio dell’attività, ha presentato un’istanza per il rilascio e il mantenimento di un’occupazione di suolo pubblico aggiuntiva, ai sensi della normativa emergenziale (cosiddetta OSP Covid). Nel dettaglio, la nuova area, oggetto della richiesta, si troverebbe su un’isola pedonale e per il suo raggiungimento gli avventori, nonché i camerieri, dovrebbero attraversare la carreggiata.

Roma Capitale ha parzialmente rigettato l’istanza di suolo pubblico, rilevando che l’art. 12, c. 3, l. j della D.A.C. 21/2021 statuisce che “le concessioni OSP non possono essere rilasciate sulle sedi stradali adibite a carreggiata qualora comportino l’attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori”. Altresì, l’art. 190 del Codice della Strada prevede che “l’attraversamento pedonale possa avvenire solo nei punti consentiti (…)” (rectius: sulle strisce pedonali).

Avverso tale provvedimento, la titolare dell’attività di ristorazione si è rivolta al Tribunale, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di Roma Capitale.

2. La sentenza

La ricorrente, con due motivi di diritto, ha ritenuto il diniego illegittimo. Essa infatti:

  1. ritiene che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione la l. i) del comma 3, dell’art. 12 della D.A.C. 21/2021, in quanto l’area oggetto della richiesta è un’isola pedonale e non una “sede stradale”, come erroneamente sottolineato da Roma Capitale.
    Come tale, quest’ultima, non può considerarsi carreggiata in quanto non vi è traffico veicolare, con la sola esclusione dei mezzi di soccorso.
  2. ritiene il rigetto della richiesta di occupazione di suolo pubblico illegittima in quanto intervenuta ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa emergenziale e conseguente violazione della disciplina in materia di autotutela, per difetto di presupposti e lesione dell’affidamento, in quanto l’occupazione è posizionata da anni nelle stesse condizioni di fatto e di diritto oggi dinegate.

I giudici, pur accogliendo l’istanza cautelare che aveva sospeso gli atti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra, hanno respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Come già sottolineato da Roma Capitale, l’articolo 12, co. 3, lett. j della DAC 21/2021 esclude categoricamente la concessione di O.S.P. qualora comportino l’attraversamento della carreggiata.

Come sottolineato dai giudici, la norma è stata introdotta proprio per assecondare l’esigenza di sicurezza espressa nell’intero articolo a cui la norma appartiene (rubricato: “Limiti derivanti dall’attuazione del PGTU”) e che dunque questa si applica in ogni caso, sia nel caso di occupazioni permanenti, sia nel caso di quelle rilasciate ai sensi della normativa emergenziale. Occorre preliminarmente precisare che l’area oggetto della richiesta non è interdetta totalmente al traffico, potendovi transitare una serie di veicoli, oltre i mezzi di soccorso.

Non trova condivisione, a detta dei giudici, la fattispecie per cui avrebbe dovuto trovare applicazione la l. i) del comma 3, articolo 21 della D.A.C. 21/2021, ritenendo che la norma preveda anche l’occupazione di suolo all’interno di isole pedonali in quanto non è questa la ratio della norma. La norma, infatti, prevede che l’area potenzialmente occupabile possa ricadere anche sulla carreggiata a condizione che non vi sia traffico veicolare. Il caso di cui si discute, invece, prevede non solo la volontà di occupare un’area ove vi è un parziale traffico veicolare, ma è anche necessario attraversare una carreggiata da parte del personale di servizio e/o avventori.

Per quanto concerne, invece, la seconda censura, queste non persuadono: il giudice amministrativo – in materia di OSP Covid, ha già chiarito che ai sensi della normativa emergenziale ai DAC 81/2020 e ss.mm.ii, l’occupazione emergenziale potesse essere posizionata contestualmente alla presentazione della relativa istanza, senza che questo potesse significare che il titolo concessorio potesse formarsi per silentium: “…Si tratta dunque sì di provvedimenti a rilascio semplificato, ma pur sempre di carattere concessorio, che – salvi i profili procedurali semplificati e la previsione di un’occupazione immediata, non deviano, nella loro natura, dal modello generale previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico (di cui alla medesima D.A.C. n. 21/2021)…” (Consiglio di Stato n. 2728/2024).
Data la peculiarità del provvedimento impugnato, che non ha natura di provvedimento di secondo grado, poteva essere adottato a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

Né tantomeno può ritenersi maturato il legittimo affidamento, poiché l’Amministrazione ha soltanto obiettivamente ritardato nell’esame delle istanze di OSP Covid che si sono susseguite, ma non ha mai avuto un comportamento oggettivo e positivo che possa aver ingenerato, nel ricorrente, la convinzione di poter usufruire di un’occupazione al di là della strada.

Per questi motivi, come anticipato, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

(TAR Lazio, Roma, Sez. IITer, 10.3.2025, n. 6463)

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