Zone di Accelerazione, cosa cambia

Con l’art. 13 del d.l. 21 maggio 2025, n. 73 (DL Infrastrutture), il cui iter di conversione in legge è ora in corso, è stato modificato proprio l’art. 12 TUR e dunque sono state introdotte novità rilevanti relative proprio alle zone di accelerazione.

Grazie all’introduzione del comma 7 bis all’art. 12 e previo richiamo al comma 8 dell’art. 20 (e non più al comma 4), viene ampliato il novero di dette zone e data la possibilità alle Regioni e Province Autonome di adottare gli essenziali Piani d’Individuazione. Dunque, accanto alle aree già previste e note vengono oggi esplicitamente richiamate ed incluse le aree industriali come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali in più viene fatta esplicitamente salva possibilità per le Regioni d’individuare anche aree ulteriori.

Come sappiamo, ai sensi dell’art. 12 comma 1 (non modificato), il primo passo per l’individuazione di tali aree passa dalla mappatura del GSE, sul sito istituzionale è ora attiva (ed in aggiornamento) la mappatura del territorio nazionale che individua il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’istallazione d’impianti da FER. Sempre a mente del comma 7 bis, è fatto obbligo alle Regioni e alle Province Autonome di comunicare al GSE eventuali disallineamenti cartografici relativamente alle aree industriali esistenti sui propri territori rispetto a quanto riportato nella mappatura affettata al GSE. Tale disposizione non è di poco conto considerato che tenta di  minimizzare eventuali incongruenze tra quanto rilevato dal Gestore e lo stato di fatto, non va infatti dimenticato che i Piani d’Individuazione andranno adottati  da ciascuna Regione e Provincia Autonoma nell’ambito non solo della aree idonee ex lege ma anche sulla base della mappatura del GSE.

Relativamente ai predetti Piani, pur fermo il termine d’adozione come originariamente fissato alla data del 21.2.2026, viene oggi disposto che entro il 31.8.2025 le proposte di piano siano sottoposte a VAS. Per garantire il rispetto delle predette tempistiche il MASE potrà proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi. Infine, vengono previsti termini dimezzati in caso di VAS statale.

La modifica dell’art. 12 del TUR, grazie anche all’espresso richiamo all’art. 20 comma 8 d.lgs. 199/2021, alla predisposizione della mappatura effettuata (nei termini prescritti) dal GSE e alla scansione temporale prevista (forse un po’ stringete) per la l’adozione dei Piani,  negli obiettivi del legislatore mira a fa sì che le Regioni e le province autonome possano procedere autonomamente all’adozione dei Piani d’Individuazione. Tuttavia, come abbiam già avuto modo di notare sin dall’adozione del TUR ed oggi rilevato anche da numerosi operatori del settore, l’art. 12 (anche come modificato) “lega” la definizione prima ed il funzionamento poi di queste zone alla aree idonee. Questa circostanza, alla luce delle problematiche normative che finalmente sono giunte alla luce e che interessano le aree idonee, genera non poche preoccupazioni in termini d’incertezza anche rispetto alla concreta “sitospecificitità” delle zone di accelerazione.

Ancora una volta c’è da chiedersi, infatti, se non sia più opportuno che il legislatore proceda ad una revisione organica e compiuta che parta dall’individuazioni di criteri imprescindibili per l’individuazione delle aree idonee, fissando perché no come “base minima”  le aree individuate ex art. 20 comma 8, così da potersi arrivare all’individuazione definitoria (e non ad elencazioni “di principio”) di queste e all’individuazione sitospecifica  delle zone di accelerazione.

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