Con la sentenza n. 51 del 18 aprile 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, della L.R. Lazio 18 luglio 2017, n. 7, nella parte in cui consentiva — per un periodo transitorio — interventi edilizi con cambio di destinazione d’uso anche in assenza di pianificazione urbanistica comunale. Un giudizio che si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato volto a riaffermare la centralità della pianificazione comunale come garanzia di equilibrio, coerenza e sostenibilità nelle trasformazioni del territorio.
Il caso: interventi diretti senza piano.
La questione è stata sollevata dal TAR Lazio (ord. n. 11909/2024), a fronte di un intervento edilizio che prevedeva la demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso — da area verde a edilizia residenziale — in un lotto classificato dallo strumento urbanistico comunale come destinato a “verde pubblico e servizi locali”.
La norma censurata (art. 4, co. 4, L.R. 7/2017) autorizzava, per 12 mesi e fino al relativo adeguamento dei piani comunali, interventi edilizi diretti fino a 10.000 mq di superficie utile lorda, con possibilità di mutare la destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 (escluse quelle rurali), senza adeguamento del PRG né permesso in deroga.
Il nodo: autonomia comunale e valutazione pubblica.
Il cuore della questione riguarda il ruolo del Comune come soggetto titolare della funzione pianificatoria, riconosciuta come “funzione fondamentale” ex art. 117, comma 2, lett. p), Cost. La disposizione regionale censurata ha escluso ogni verifica politica e urbanistica sull’intervento, privando il Consiglio comunale del potere-dovere di valutare la conformità al pubblico interesse.
Tale compressione — seppur temporanea — dell’autonomia comunale è stata ritenuta dalla Corte sproporzionata e priva di adeguate garanzie procedurali, in violazione non solo dell’art. 117 Cost., ma anche del principio di leale collaborazione tra livelli istituzionali (art. 118 Cost.) e del principio costituzionale di proporzionalità.
Il quadro normativo: rigenerazione sì, ma non a scapito della legalità.
La legge regionale si muoveva nell’ambito della rigenerazione urbana – poi richiamata anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come leva per il contenimento del consumo di suolo e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Tuttavia, anche in un’ottica di semplificazione e accelerazione, non possono essere sacrificati i presidi di legalità e coerenza pianificatoria.
Il riferimento normativo è l’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, che disciplina il mutamento di destinazione d’uso e riconosce ai Comuni — salve specifiche previsioni regionali — il potere di fissare condizioni e limiti. Il comma 4 dell’art. 4 della L.R. Lazio si è invece posto in rotta di collisione con questo assetto, sottraendo alla deliberazione consiliare l’individuazione dell’interesse pubblico che deve giustificare ogni deroga urbanistica.
La decisione della Corte: il vincolo della pianificazione non è derogabile
La Corte costituzionale ha ricordato che ogni intervento edilizio in deroga agli strumenti urbanistici deve essere sottoposto a un vaglio di interesse pubblico, da parte dell’ente titolare della funzione. Ciò trova riscontro anche nell’art. 14, comma 27, lett. d), del D.L. 78/2010, che qualifica la pianificazione come una delle competenze strutturali del Comune.
Nel caso di specie, l’intervento in contestazione — due ville in un’area vincolata a verde — non solo alterava il disegno urbanistico, ma lo faceva in assenza di qualsiasi bilanciamento degli interessi e senza verifica della sostenibilità territoriale. Di fatto, si autorizzava una “scorciatoia edilizia” sganciata da ogni valutazione pubblica, con il rischio concreto di aumento incontrollato del carico urbanistico.
Un precedente che chiarisce il confine tra legislazione e pianificazione.
Con questa pronuncia, la Consulta ribadisce un principio fermo: la pianificazione urbanistica è prerogativa comunale non derogabile se non nei limiti della proporzionalità e della sussidiarietà costituzionale. Le Regioni possono incentivare la rigenerazione, ma non sostituirsi agli enti locali nei processi decisionali fondati su valutazioni di interesse pubblico, equilibrio territoriale e sostenibilità.
Conclusioni.
La sentenza n. 51/2025 riafferma con forza un principio cardine del diritto urbanistico: non esiste rigenerazione sostenibile senza pianificazione condivisa. Anche la più lodevole finalità di riqualificazione urbana non può giustificare l’abbandono della legalità, del ruolo politico dei Consigli comunali e del disegno coerente del territorio.
Perché il territorio, come ha più volte ricordato la Corte, non è solo spazio da costruire, ma bene pubblico da governare con razionalità, responsabilità e partecipazione.