
Il Tar Lazio, dopo una lunga attesa, con la sentenza n. 9155 del 13.5.2025, ha annullato l’art. 7, commi 2 e 3, del D.M. 21 giugno 2024.
Come sappiamo tutti il DM avrebbe dovuto, finalmente è possibile usare il condizionale con contezza, dare attuazione al disposto dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 199/2021 definendo quella che è la concreta disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee (e non) all’istallazione d’impianti a FER.
Così non è stato.
Giova ovviamente premettere, per chiarezza espositiva, che il DM giammai avrebbe potuto delineare una normativa sito specifica tuttavia, come finalmente accertato dal TAR e da subito lamentato dagli “addetti ai lavori”, avrebbe sì dovuto individuare criteri “tecnici di tipo oggettivo, correlati ad aspetti strettamente inerenti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, idonei a guidare le Regioni nell’esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti in subiecta materia.”.
La sentenza in commento oltre a sottolineare l’evidente deficit di specificità del DM, con conseguente violazione della delega legislativa appunto in relazione alla previsione dei principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee e no, si caratterizza anche per essere una “lezione” in tema di competenze Stato – Regioni nonché di equo bilanciamento tra i diversi interessi prevalenti in gioco (tutela ambientale, paesaggio, interesse storico artistico…).
Ma procediamo con ordine.
I Giudici capitolini hanno accolto il quarto (secondo profilo di doglianze), sesto, settimo (secondo profilo), ottavo motivi di ricorso e per l’effetto annullato l’art. 7, commi 2 e 3, del DM Aree Idonee con obbligo per i Ministeri, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, di “rieditare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla istallazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di dare attuazione al disposto di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L. 53/2021 […] senza vincolo di contenuto ma nel rispetto di quanto statuito con il presente dictum giudiziale.”.
Nello specifico con il quarto motivo di ricorso, profilo secondo, è stata contestata la legittimità dell’art. 7, comma 3, nella parte in cui viene riconosciuta alle Regioni la facoltà di prevedere una fascia di rispetto fino ad un massimo di 7 km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, di ampiezza differenziata a seconda della tipologia d’impianto e proporzionata al bene tutelato. La previsione di un buffer paesaggistico, individuato in un unico limite massimo sebbene da “temperare” a seconda dell’impianto e del bene oggetto di tutela, è stato considerata sproporzionata.
La sproporzione discende, potremmo dire quasi per tabulas, dallo stesso art. 20, comma 8, lett. c-quater) del d.gls. 199/2021 come modificato dall’art. 47, comma 1, lett. a) del d.l. 13/2023 ovvero in riduzione del buffer previsto per gli impianti eolici e FTV. La norma, come evidenziato dal TAR, infatti “costituisce un chiaro indice del fatto che l’originaria previsione normativa (ndr. 7 km per l’eolico e 1 km per il FTV, oggi ridotti rispettivamente a 3 km e 500 mt) risultava eccessiva rispetto alle esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, posto che lo stesso legislatore, cui appartiene la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione”. Partendo da tale evidenza il Collegio ha inoltre sottolineato che, posto il divieto per le Regioni d’introdurre limiti generali e divieti quantitativi generalizzati che limitino l’istallazione degli impianti a FER, la previsione di un range di ampiezza delle diverse fasce di rispetto, proporzionato e certo, rappresenta un criterio indefettibile che “lo Stato” è tenuto a fornire alle Regioni per l’esercizio della potestà normativa concorrente. Viceversa, la previsione oggi annullata, devolveva integralmente alle Regioni il compito di indicare specifiche misure di rafforzamento della tutela dei beni culturali e paesaggistici a seconda delle diverse tipologie d’impianto peraltro (nel caso di specie) in misura nettamente più ampia rispetto a quanto previsto dal citato art. 20, comma 8, lett. c-quater).
Con il sesto motivo di ricorso si è lamentata l’illegittimità del DM per l’assenza di misure di salvaguardia dei procedimenti autorizzatori già in corso. L’art. 7, comma 2 prevedendo unicamente la possibilità per le Regioni di fare salve le aree idonee di cui all’art 20, comma 8, d.lgs. 199//2021 è insufficiente a garantire la prosecuzione delle procedure in corso di autorizzazione. Trattandosi di facoltà, infatti, è possibile che determinate aree qualificate come idonee al momento dell’istanza non mantengano detta qualificazione. L’ovvia conseguenza è che, in potenza, verrebbe meno il regime di favore previsto dall’art. 22 d.lsg. 199/2021 delle iniziative già in corso localizzate in aree idonee ope legis.
Vendo invece al settimo (secondo profilo) e ottavo motivo di ricorso trattati congiuntamente dal Collegio, con questi è stata rispettivamente contestata l’illegittimità del DM sotto il profilo (i) della mancata previsione d principi fondamentali essenziali a guidare il legislatore regionale nell’esercizio delle proprie attribuzioni nonché di disposizioni auto applicative (ii) dell’assenza di criteri e principi omogenei funzionali all’individuazione delle aree idonee e non.
Ebbene, come osservato da molti sin dalla data di pubblicazione del DM in commento ed oggi riconosciuto dallo stesso TAR, l’art. 7 comma 2 nel (tentare) d’individuare tali criteri, per le aree idonee, si limita di fatto a richiamare unicamente quanto già previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a) l. 53/2021. Infatti, anche la mera aggiunta, al comma 2 lett. a), tra le aree da privilegiare nella definizione di quelle idonee, delle “aree a destinazione industriale, artigianale, per i servizi di logistica […] ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili” nonché le previsioni contenute alle lettere b) e c) rende evidente il deficit di specificità. In definitiva, i Giudici capitolini, hanno ritenuto senza mezzi termini “violata […]la delega legislativa in relazione alla previsione di principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee, difettando quel grado di specificità, anche minimo, richiesto per attuare la delega legislativa”.
Alle medesime conclusioni si giunge quando si passa al comma 3 dell’art. 7 che avrebbe dovuto dettare i criteri d’identificazione delle aree non idonee. Anche in questo caso, il DM richiama unicamente le aree non idonee ope legis, quelle che possono essere dichiarate tali in relazione al perimetro dei beni paesaggistici e (in più) quelli ricadenti nel “nuovo” (e già illegittimo) buffer paesaggistico senza alcuna indicazione, come già accennato, “di criteri tecnici di tipo oggettivo”.
Tali carenze si traducono, peraltro, in un solare vizio di omogeneità essendo demandato, senza indicazione alcuna (come visto), alle Regioni “l’onere di individuare dette aree sul proprio tettorio nazionale senza la guida” dei principi e criteri statali che il legislatore delegante aveva previsto che fossero dettati in sede di attuazione della delega legislativa […] con conseguente frustrazione delle esigenze di uniformità strumentali alla tutela dei valori di rango primario incisi dall’esercizio delle attribuzioni regionali in subiecta materia”.
A pare di chi scrive la statuizione del TAR, rende cristallino ciò che già era evidente ovvero l’incapacità del DM (la cui adozione peraltro è stata a lungo attesa) di definire criteri e principi uniformi utili ed essenziali, alle Regioni, per individuare concretamente le superfici e le aree idonee e non. Come sempre detto infatti, le aree idonee, a differenza per esempio di quelle che saranno (si spera) le zone di accelerazione, per come attualmente delineate nel nostro ordinamento non rappresentano una normativa sito specifica quanto piuttosto “indicazioni” che necessitano di essere tradotte attraverso (passatemi il termine improprio) in zonizzazioni adeguate da parte delle Regioni ma nel perimetro di quanto, doverosamente, lo Stato è tenuto ad indicare così da evitare (come diciamo accade) differenze evidenti (ed illegittime) tra i diversi territori regionali.
In conclusione un rilievo, personale, ovvero quel passaggio della sentenza in cui viene ricordato che “il carattere di non idoneità di un’area non precluda in radice la realizzazione di impianti FER” con il relativo “appunto” per “le amministrazioni coinvolte negli specifici provvedimenti amministrativi di valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti FER debbano necessariamente apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, anche laddove l’area interessata rientri tra quelle classificate come non idonee”.
Appunto apparentemente “ovvio” ma che viene dimenticato e/o ignorato nella fase autorizzativa e che porta, troppo spesso, a dover adire il giudice amministrativo.