Con la sentenza n. 127 depositata in data 16.7.2026, la Corte Costituzionale salva l’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. 63/2023 che ha introdotto nel d.lgs. 199/2021 il divieto di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole, salvo non rientrino nelle eccezioni/deroghe di cui alla stessa norma. Nonché dell’art. 2, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 190/2024.
La questione trae origine da quattro ricorsi, riunificati dalla Consulta, presentati al TAR Lazio da alcune società attive nella produzione di energia da fonte solare, relativamente alla realizzazione di progetti di impianti agrivoltaici “non avanzati” (con moduli collocati a terra). Il nodo delle questione controversa verte sull’art. 5 d.l. 63/2024, n. 63 (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) che, come già detto, ha introdotto il divieto d’installare impianti FTV con moduli a terra in aree agricole, salvi i tassativi casi ed aree dalla stessa norma previste.
Ad avviso del TAR Lazio, tale divieto si porrebbe in contrasto con:
- gli artt. 11 e 117, primo comma, Costituzione anche in relazione ai principi di diritto UE, in particolare del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili ci cui alla Direttiva 2018/2001/UE e dal Regolamento UE 2018/1999 per come modificati;
- l’art. 9 Cost. per contrasto con il principio d’integrazione delle tutele di cui agli artt. 11 TFUE e art. 37 della Carta di Nizza e con la protezione dei beni ambientali;
- l’art. 3 Cost. per violazione del principio di proporzionalità, oltre che per irragionevolezza e discriminazione, dato che il divieto andrebbe a colpire indiscriminatamente circa metà del territorio nazionale sulla base della sola classificazione urbanistica, a prescindere dall’effettivo uso agricolo e/o dal pregio delle colture.
Va specificato, prima di analizzare la decisione della Corte nel merito, che in pendenza di giudizio è intervenuto il d.l. 175/2025 che, come noto, ha tentato di riscrivere la disciplina trasferendola nel nuovo art. 11 bis del d.lgs. 190/2024. La nuova disposizione, nel confermare il divieto di FTV a terra introduce un’apertura esplicita per gli agrivoltaici con moduli “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” a condizione che sia “conservato” almeno l’80% della produzione agricola. La Corte, ha respinto la richiesta del Governo di restituire gli atti al giudice a quo questi rivaluti la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, alla luce dello ius superveniens.
Subito poi, nel merito, la Consulta ha ritenuto non fondate tutte le censure sollevate dal TAR. Nello specifico:
- Sul principio di massima diffusione delle rinnovabili, in relazione al paventato contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., i Giudici hanno sottolineato come il censurato divieto in realtà non riguarda tutti gli impianti fotovoltaici ma solo quelli con moduli collocati a terra. Restando sempre ammessi gli impianti agrivoltaici con moduli “non collocati a terra” che rappresentano una species del genus più ampio che è, appunto, il fotovoltaico “tradizionale”. In definitiva, il fatto che la norma non prevede un divieto generalizzato, non solo in termini di agrivoltaico ma anche alla luce delle eccezioni e deroghe per il FTV “tradizionale” previste dall’art. rende non dimostrato il fatto che tali “residue” possibilità di sfruttamento solare dei terreni agricoli siano così esigue da compromettere gli obiettivi europei al 2030.
- Sulla tutela del paesaggio agrario e su rispetto del principiò del minor consumo di suolo, in relazione al contrasto con l’art. 9 Cost. La Corte, previo richiamo dei propri precedenti, pone l’accento sul “valore” costituzionale del paesaggio, incluso quello agrario, sottolineando come anche questo, al pari dell’ambiente e della biodiversità, sia oggetto di protezione ai sensi dell’art. 9 Cost. La Consulta richiama anche la nuova direttiva UE 2025/2360 sul monitoraggio e la “resilienza” del suolo, ponendo l’accetto sulla qualifica che la stessa da (appunto) del suolo come risorsa “limitata e non rinnovabile”. Alla luce di tali rilievi, e rimarcando che l’art. 5 non impone un divieto generalizzato, la Corte esclude il paventato contrasto sottolineando come detta norma, esercizio del potere discrezionale del legislatore, “garantisce” proprio quell’equo la diffusione delle rinnovabili e la tutela del suolo agricolo.
- Sulla proporzionalità. La consulta, applicando l’ormai consueto “test” dei tre passaggi (idoneità, necessarietà, proporzionalità in senso stretto) conclude che la disposizione oggetto di accertamento di legittimità costituzionale è idonea, proporzionata e necessaria perché va incide positivamente sull’obiettivo di tutela del suolo lasciando tuttavia margini di manovra all’istallazione di impianti FTV “tradizionali”.
Molto interessante, e non privo di ricadute nei giudizi amministrativi pendenti e futuri, è il passaggio argomentativo relativo alla presunta (dal TAR) irragionevolezza di un divieto fondato sulla sola qualificazione urbanistica “agricola” che prescinda dall’uso concreto del terreno e/o alla valenza delle colture. I Giudici di legittimità respingono anche tale elemento di contrasto sottolineando come siano le esigenze di certezza del diritto ad imporre, anche al legislatore, di ancorare la disciplina de qua a categorie giuridiche stabili piuttosto che a condizioni fattuali mutevoli come il degrado o il temporaneo non utilizzo di un’area.
Tale pronuncia, a dirla tutta, va a consolidare un orientamento già emerso in precedenti decisioni della Consulta quello per cui, checché se ne dica, il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili non ha carattere assoluto e può cedere, in modo non manifestamente irragionevole, di fronte ad altri interessi di pari rango costituzionale interesse che, in questo caso, sono stati la tutela del suolo agricolo e del paesaggio rurale.
Salvata la norma del 2024, valorizzando una lettura restrittiva ma non assolutizzante del divieto, che, nella versione attuale della disciplina, diventa ancora più stringente e, a parere di chi scrive, ancora più indeterminata spostando di fatto il vero terreno di scontro dal piano costituzionale a quello amministrativo/applicativo, dove è probabile che si concentri il prossimo ciclo di contenzioso.
Cosa resta agli operatori? Sollevare i piedi da terra e non pochi dubbi, anche rispetto al “regime transitorio” e alle norme sopravvenute.