“Cade” la moratoria Laziale sulle FER.

“Cade” la moratoria Laziale sulle FER.

Con la sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. III, 8 aprile 2025, n. 6969 è stata annullata la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12 maggio 2023, n. 171 che di fatto introduce una moratoria e “un divieto aprioristico” all’istallazione d’impianti FER nella Provincia di Viterbo.

Il contenzioso trae origine dal ricorso presentato dalla ricorrente per l’annullamento dal provvedimento d’irricevibilità di un’istanza di PAUR, ai sensi dell’art. 27 bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), avente ad oggetto la realizzazione di un impianto agrivoltaico con relative opere di connessione, della potenza di 8.369,48 kWp nel Comune di Acquapendente in provincia, appunto, di Viterbo nonché della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 171 del 12.5.2023.

Nello specifico la citata Deliberazione definisce gli ““Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782”.

Tale disciplina prevede che ““nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2019, per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 i seguenti indirizzi e criteri nell’avvio dei procedimenti PAUR concernenti impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale:

  1. a) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  2. b) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze concernenti lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del PNRR del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27;
  3. c) […] al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione”.

La Regione, partendo dal presupposto del difficile mantenimento dell’equilibro tra la tutela del territorio sotto il profilo ambientale e paesaggistico e lo sviluppo degli impianti da FER ha di fatto imposto “senz’altro una moratoria per i procedimenti relativi a impianti FER da avviare nella Provincia di Viterbo in area non idonea ovvero non riguardanti progetti rientranti nell’ambito del PNRR, del PNC e della Programmazione unitaria 21-27.”

Il TAR pur sottolineando che alle Regioni non è, ovviamente, impedita l’introduzione di criteri di proporzionalità e sussidiarietà volti allo sviluppo armonico degli interventi in materia di FER sul territorio regionale che tengano conto dell’equo contemperamento degli alti primari interessi coinvolti, come quello ambientale e paesaggistico, ha riconosciuto nella disciplina locale una vera e propria impossibilità generalizzata di attivare procedure PAUR per progetti non rientranti tra quelli prioritari.

Il TAR a sugello della decisione assunta non solo richiama l’art. 20 commi 6 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che testualmente e chiaramente vieta alle Regioni, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, di disporre moratorie all’istallazione ed il successivo comma 7, che di fatto qualifica le aree ordinarie impedendo alle Regioni di dichiarare non idonee sic et simpliciter  le aree non incluse tra le idonee ed anche, del tutto correttamente, il principio di massima diffusione delle FER di derivazione comunitaria.

La “moratoria viterbese” ovvero la DGR 171/2023 era già stata oggetto d’impugnativa conclusasi, in prime cure, a contrario della decisione in commento, con il rigetto del gravame avendo lo stesso TAR Lazio – Roma, sez. V, 31.12.2024, n. 23856 affermato che “All’interno di tale assetto normativo, l’impugnato provvedimento, lungi dall’introdurre una moratoria generalizzata capace di ostacolare in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile ha, invece, operato una valutazione di “primo livello” a cui deve, ad ogni modo seguire, un’istruttoria che valuti in concreto e caso per caso l’edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale.”.

Oggi, con la recente pronuncia della III sez. dello stesso TAR Lazio, “decade” così la “moratoria viterbese” potendosi inserire la sentenza in commento, dopo la generale moratoria sarda dichiarata incostituzionale, in un più ampio filone giurisprudenziale che tenta di fare chiarezza su quello che è il potere pianificatorio regionale nel rispetto (e dando valore) al principio fondamentale di massima diffusione delle FER recepito dal Legislatore statale attraverso il d.lsg. 29 dicembre 2003, n. 387 in conformità alle Direttive UE 2001/77/CE e 2009/28/CE.

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