L’IMU è dovuta anche nel caso di occupazioni abusive?

La Suprema Corte di Cassazione è tornata recentemente su un tema di grande attualità in materia di imposta IMU, ribadendo un suo orientamento oramai consolidato: in tema di IMU, l’imposta non è dovuta per gli immobili abusivamente occupati, purché il bene sia non utilizzabile né disponibile e il proprietario abbia tempestivamente denunciato o promosso azione penale.

Occorre ricordare che l’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta nel nostro ordinamento a partire dal 2012 e trova il suo presupposto impositivo in base alla titolarità di diritti reali su fabbricati e/o terreni da parte di persone fisiche o giuridiche.
La rigida applicazione di tale principio ha generato a lungo una distorsione nei casi in cui il proprietario, pur risultando formale titolare del bene, ne fosse stato del tutto spogliato a causa dell’occupazione illegittima da parte di terzi. Una disamina della questione sottesa alla Cassazione permetterà di comprenderne la pronuncia.

Il fatto: avviso di accertamento emesso per l’anno 2014

La vicenda trae origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’IMU dovuta da un contribuente per l’anno 2014. Dato che l’immobile risultava abusivamente occupato da due confinanti, i quali avevano anche recintato l’area, il ricorrente riteneva di essere esentato dal pagamento della tassa IMU.

Se il giudice di prime cure aveva riconosciuto la legittimità della richiesta del ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria ha riformato la decisione ritenendo legittima la pretesa fiscale del Comune, affermando che il presupposto dell’IMU si correla alla mera titolarità del diritto di proprietà e prescinde dalla disponibilità materiale del bene. il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

Diritto

Il ricorso del contribuente è stato affidato a due motivi ma, in via preliminare, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale in virtù del “d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, in relazione all’art. 3, primo comma, all’art. 42, secondo comma, ed all’art. 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile”. In altre parole: il legislatore aveva introdotto l’esenzione IMU per i beni occupati solo a decorrere dal primo gennaio 2023. Tuttavia, con la pronuncia del 2024, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del precedente testo normativo nella parte in cui non prevedeva la medesima esenzione anche per il passato.

Esaminando i motivi: il primo rileva come il giudice avrebbe dovuto escludere il perfezionamento del presupposto impositivo – e dunque l’irrogazione dell’IMU – in quanto il contribuente aveva dimostrato di aver subito lo spoglio del bene ovvero di essere stato privato del potere sulla cosa, che veniva esercitato da un terzo. Il secondo, invece, denunciava come il giudice avesse omesso di esaminare che il Tribunale di Latina si era già pronunciato rigettando la domanda di acquisto per usucapione formulata dagli occupanti abusivi.

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato, dal cui esame è derivato anche l’assorbimento del secondo motivo, tenuto conto dello jus superveniens costituito da una pronuncia di incostituzionalità proprio del citato art. 9, co. 1 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella parte in cui: “non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, come nel caso di specie.

La corte, dunque, dato conto del decisum, ha rilevato che – indipendentemente dalla nozione di possesso di cui debba farsi fare riferimento – non è sostenibile affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile e che per tale motivo sia renda inutilizzabile e indisponibile. In conclusione, la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza di secondo grado, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio per verificare se nel caso concreto sussistano tutti i presupposti fattuali e le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale per l’esenzione dell’anno 2014.

(Corte di Cassazione Civile, Sez. 5, 10.7.2025, Num. 18940)

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