Le aree idonee alla luce del decreto energia.

Nel clima di perdurante incertezza che caratterizza l’installazione d’impianti da fonti energetiche rinnovabili, un’affermazione appare certa: possiamo dire addio all’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 norma che definiva di fatto criteri, principi, e modalità operative per l’individuazione delle aree idonee. Tale disposizione è infatti stata abrogata dall’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera q), del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, non ancora convertito in legge, a decorrere dal 30 dicembre 2024.

L’abbiamo detto più volte, soprattutto paragonando le aree idonee con le zone di accelerazione, era il caso di procedere ad una revisione organica e compiuta delle prime attraverso definizioni “sito-specifiche” e non tramite elencazioni “di principio”, com’era in parte per il vecchio art. 20. Parrebbe essere strato questo l’obiettivo che si è tentato di raggiungere, il grosso limite appare però essere il perimetro troppo ristretto delle aree individuate ope legis e delle ulteriori aree individuabili, in ampliamento, attraverso legislazione regionale. Il potere regionale, tra vincoli, divieti tassativi, previsioni paesistiche ed aree buffer radicalmente modificate appare in realtà minima.

Oggi, infatti, le aree idonee “terrestri” confluiscono nel TUR tramite l’introduzione degli artt. 11 bis , accanto a queste le aree idonee “marine” disciplinate dal successivo art. 11 ter.

Le modifiche al TUR saranno efficaci a partire dall’11 dicembre 2025, al momento senza alcuna previsione di salvaguardia. L’immediata criticità risiede proprio nel fatto che le aree idonee “terresti” (sulle quali ci concentreremo in questo contributo), ora individuate da una norma di rango primario quindi valide ope legis, sono immediatamente prevalenti su qualsiasi eventuale disciplina regionale più ampia intervenuta nel tempo. Inoltre, vista la “scomparsa” dell’art. 20 commi c ter e quater e delle aree industriali “generiche”, ci si domanda che fine facciano i progetti in corso di autorizzazione. Insomma, ancora una volta, in barba a quanto previsto nell’originaria legge delega 53/2021, non sono state stabilite misure di salvaguardia delle iniziative in corso di sviluppo con il rischio concreto di uno blocco immediato di tutti i progetti pendenti.

In concreto, l’art. 11 bis riconosce come idonee per l’istallazione di impianti da fonti rinnovabili:

– i siti già sede di impianti esistenti della stessa fonte interessati da interventi revamping con possibilità di abbinare sistemi di accumulo ed entro una variazione dell’area occupata non superiore al 20%, resta escluso l’aumento dell’area occupata per il fotovoltaico a terra in area agricola;

– le aree ed i siti oggetto di bonifica, le cave e miniere dismesse, discariche chiuse, aree ferroviarie, porzioni di sedime aeroportuale, numerosi beni del demanio.

Aggiunte aree specifiche per il biometano e soprattutto per  impianti fotovoltaici, sui quali ci concentreremo, vi sono anche:

  • le aree interne agli stabilimenti ed impianti industriali – non destinate alla produzione agricola – soggetti ad autorizzazione integrata ambientale nonché le aree agricole racchiuse in un buffer di non più di 350 mt dai predetti stabilimenti ed impianti – cade totalmente il criterio della prossimità delle zone industriali “generiche”;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 mt;
  • gli edifici e le strutture edificate con relative superfici esterne pertinenziali;
  • le aree a destinazione industriali, direzionali, commerciali, artigianali e logistiche;
  • le aree adibite a parcheggi limitatamente alle strutture di copertura degli stessi;
  • gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizione di degrado ambientale;
  • gli impianti e le aree di pertinenza ricadenti nel perimetro del servizio idrico integrato.

Attraverso il comma 2 dell’artico in commento s’interviene anche sul tema più dibattuto degli ultimi tempi (anni!), non solo tra gli addetti ai lavori ma soprattutto in giurisprudenza, ovvero l’istallazione d’impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

La tagliola è evidente, il divieto è pressoché generalizzato l’istallazione è “da oggi” consentita infatti nei siti dove sono già istallati impianti della stessa fonte e per revamping senza incremento dell’area occupata. Tali limiti non si applicano a progetti finalizzati alla creazione di comunità energetiche e attutivi delle misure d’investimento del PNRR. Inoltre, diviene sempre consentita l’istallazione d’impianti agrivoltaici (la cui definizione è fornita all’art. 4, comma 1, lett. f) “attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”.

Centrale, per l’istallazione d’impianti agrivoltaici, è che questi siano adeguatamente elevati da terra, l’altezza andrà proporzionata alla coltivazione effettivamente realizzata da valutarsi di volta in volta, non più impianti indiscriminatamente “alti” (elevati da terra) ma bensì utili a permettere la reale continuità agricola.

In definitiva, limitatamente alla “questione più dibattuta”, attraverso il neonato art. 11 bis viene cristallizzato il divieto di aumentare l’area occupata dagli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole, salvo che per progetti CER e PNRR, dando priorità all’agrivoltaico. Viene da chiedersi se non si sia persa un’altra occasione per distingue, in modo incisivo, le aree agricole effettivamente caratterizzate da terreni produttivi e le mere superfici classificate agricole da una pianificazione urbanistica spesso eccessivamente datata e non al passo con l’effettivo stato dei luoghi?

Le Regioni, il cui potere d’ingerenza come detto appare molto limitato, sono chiamate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 bis a conformarsi ed ad individuare, tramite legge regionale, aree idonee ulteriori nel rispetto dei principi e criteri individuati al comma 4 della stessa disposizione e degli obiettivi stabiliti al successivo comma 5: il mancato rispetto del termine fa scattare il potere sostitutivo statale. Il dubbio visto il limitatissimo margine di manovra è come possano fare queste a rispettare gli obiettivi, comunitari, legati alla transizione energetica?

Quel che desta, finalmente, apprezzamento è l’introduzione (in linea con la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto) del divieto per le Regioni di prevedere divieti generalizzati ed astratti, diciamo pure arbitrari (cosa a cui siamo stati tragicamente abituati, si pensi a quanto accaduto in Sardegna) all’istallazione d’impianti da FER. Contraltare immediato a tale apprezzamento è la previsione di una soglia tra un  minimo di 0,8% e un massimo del 3% della superficie agricola utilizzate come limite delle superfici agricole idonee. Questa previsione stringente e puntuale sembra ancora una volta non tener conto, come già accennato, alla reale destinazione agricola dei luoghi, dell’effettivo utilizzo agricolo degli stessi assentandosi su una definizione/qualificazione puramente “pianificatoria”.

Cambia la disciplina del permitting per gli impianti integralmente ricadenti in aree idonee, sotto il profilo vincolistico il parere paesaggistico diventa obbligatorio ma non vincolante. Se l’amministrazione competente alla tutela non si esprime entro i termini di legge, l’amministrazione procedente prosegue sulla domanda di autorizzazione con una riduzione sino ad un terzo dei i tempi complessivi dell’AU.

Come detto all’inizio di questo contributo: il clima di perdurante incertezza, nonostante lo sforzo legislativo nazionale volto a definire le aree idonee, non più ridotte a indicazioni di principio (com’è stato, di fatto, fino ad ora), è evidente. Quel che ci si augura è che in sede di conversione del D.L., che dovrà avvenire entro il 20 gennaio 2026, si tenga conto quantomeno della totale carenza di un regime transitorio che tuteli, nel rispetto del principio generale del legittimo affidamento, i procedimenti autorizzativi già in corso e delle pendenti impugnative costituzionali relative anche D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (decreto Agricoltura) la cui previsione oggetto di controllo di costituzionalità è stata in concreto riprodotta e, diciamolo, inasprita proprio attraverso l’art. 11 bis.

 

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