
Ecco la Circolare del MIT relativa all’applicabilità dell’art. 103 del DL cura Italia alle procedure di gara.
All’indomani del DL cura-Italia è sorto un dibattito circa l’applicabilità o meno dell’art. 103 (sospensione dei procedimenti amministrativi) alle procedure di gara.
Il MIT è intervenuto con la Circolare 23.3.2020 dove la questione è espressamente risolta in senso positivo:
La norma, infatti, per il MIT “si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione,a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque,anche alle proceduredi appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50“.
In particolare, sono sospesi “tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni dellalexspecialis(esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività“, con applicabilità della norma sia ai termini in corso sia a quelli inziati a decorrere a partire dal 23.2.